Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
) le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio; c) le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati; d) le cessioni di cui al n. 4
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Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società indicate
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ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative
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Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne
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propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
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nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti
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nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole mediante una
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Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a
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parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli
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pagamento. Tuttavia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di
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al saggio legale aumentato di tre punti; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte
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scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal
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stesso articolo fatte senza corrispettivo e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal
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In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte
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confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano